
SEZIONE I – ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SIMBOLO, SCOPI
Art. 1 – Ragione Sociale
Sotto la denominazione Associazione “UNITI PER ERCHIE” è costituita, per una durata illimitata e senza scopo di lucro, una libera associazione tra cittadini diretta dagli art. 36 e seg. del Codice Civile e dalle norme del presente statuto.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale a Erchie (SA), via Provinciale, 19.
Art. 3 – Simbolo

Il simbolo dell’Associazione vuole rappresentare la storia di Erchie narrata attraverso l’immagine della solida fortezza in pietra eretta direttamente sugli scogli per proteggere le popolazioni locali dalle incursioni dei saraceni.
Art. 4 – Scopo
L’Associazione si propone lo scopo di:
- Preservare e, ove possibile, accrescere la bellezza paesaggistica di Erchie;
- Promuovere il miglioramento della qualità della vita degli abitanti di Erchie;
- Affinare e ottimizzare la qualità dell’offerta turistica di Erchie sviluppando occupazione e benessere nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza, dell’igiene e del paesaggio.
L’Associazione precisa con documento interno una programmazione pluriennale delle attività approvate per il perseguimento degli scopi statutari. Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come collaborare con altri soggetti.
L’Associazione può compiere ogni tipo di operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, tempo per tempo consentita dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto, strumentale e/o connessa e/o utile al conseguimento degli scopi istituzionali.
SEZIONE II – STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5 – Composizione
L’Associazione si compone di “Soci Ordinari” e “Soci Sostenitori”.
Art. 6 – Soci sostenitori
Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo diritto di voto in Assemblea e non partecipando al quorum costitutivo, contribuiscono con finanziamenti, suggerimenti e/o supporto esterno al buon funzionamento dell’Associazione. Non possono essere eletti alle cariche direttive.
Art. 7 – Soci ordinari
Sono soci ordinari tutti gli iscritti all’Associazione. Partecipano all’Assemblea con diritto di voto e sono invitati di diritto nella chat dell’Associazione. Provvedono alle esigenze economiche per il funzionamento dell’Associazione versando una quota annuale la cui misura è definita dall’Assemblea.
Art. 8 – Requisiti comuni
Sono ammessi come soci tutte le persone fisiche maggiorenni che approvano lo statuto e sono disposti sostenere anche economicamente l’Associazione. Dato che tutti i soci hanno diritto a far parte del Consiglio Direttivo, per essi vige l’obbligo di non avere precedenti penali o carichi pendenti con la giustizia civile e/o penale.
Art. 9 – Ammissioni e dimissioni
L’ammissione all’associazione quale socio ai sensi degli art. 6, 7 e 8 del presente statuto è decisa dal Consiglio Direttivo. Le dimissioni dall’Associazione devono essere rassegnate per iscritto al Consiglio Direttivo con espressa motivazione e non danno diritto al rimborso della quota annuale versata.
Art. 10 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee ed alle iniziative dell’associazione. Hanno diritto di voto per approvare o respingere le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Hanno il dovere di essere attivi nel perseguimento degli obiettivi dell’Associazione e di rispettarne lo statuto.
Art. 11- Misure disciplinari
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare misure disciplinari nei confronti di qualunque socio che contravvenga ai propri doveri o commetta azioni disonorevoli o immorali. Le misure disciplinari vengono decise sulla base del regolamento che deve garantire al socio il contraddittorio, e sono:
- La censura;
- L’espulsione dall’Associazione.
SEZIONE III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Generale.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Tesoriere.
- Il Segretario.
- Il collegio dei Probiviri (eventuale).
- Il collegio dei Revisori (eventuale).
SEZIONE IV – AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE
Art. 13 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da due consiglieri. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Segretario ed un Tesoriere.
Art. 14 – Gratuità delle funzioni
Le prestazioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei soci sono a carattere volontario e gratuito.
Art. 15 – Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione in tutte le manifestazioni interne ed esterne. E’ eletto dall’Assemblea ed è nominato per un periodo di un anno. Può essere rieletto. Presiede il Consiglio Direttivo, coordina e rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e, assistito dal Segretario, provvede alla gestione dell’Associazione.
Art. 16 – Segretario
Il Segretario coadiuva e, all’occorrenza, sostituisce il Presidente nella gestione dell’Associazione, nell’erogazione delle somme e in tutte le altre funzioni miranti ad adempiere ai compiti previsti dallo statuto. E’ nominato per un periodo di un anno dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Cura la corrispondenza, redige l’ordine del giorno delle assemblee e i relativi verbali, controfirma tutti gli atti sociali, provvede alle convocazioni dell’Assemblea e dei Consigli.
Art. 17 – Tesoriere
Ha il compito di tenere aggiornata la cassa dell’Associazione annotando sul libro contabile tutte le entrate e le uscite. Deve presentare annualmente il rendiconto economico al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. E’ nominato per un periodo di un anno dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale ed esecutivo dell’Associazione. In particolare decide a maggioranza in merito a:
- Determinazione degli interventi paesaggistici, culturali e di tutte le iniziative ritenute utili al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
- Predisposizione dei programmi di attività pluriennali.
- Nomina del Segretario.
- Nomina del Tesoriere.
- Ammissione nuovi soci.
- Espulsione di soci.
- Approvazione del rendiconto economico annuale.
Art. 19 – Validità delle delibere
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti quando siano presenti almeno due membri. In caso di parità di voti, sarà risolutivo il voto del Presidente.
SEZIONE V – ASSEMBLEA GENERALE
Art. 20 – Composizione
L’assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci ordinari. Il regolamento interno definisce le modalità di partecipazione telematica “a distanza” dei soci impossibilitati a partecipare fisicamente. Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio parere ed un voto per approvare o bocciare le iniziative e le linee guida deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Assemblea
L’assemblea ha luogo almeno una volta all’anno. Essa è comunque convocata quando:
- il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputano necessario per l’approvazione delle proprie delibere.
- ne è fatta domanda motivata da un decimo dei soci.
- il Consiglio Direttivo o l’Assemblea sfiducia il Presidente, il Segretario o il Tesoriere.
- si deve approvare il rendiconto economico annuale.
- occorre eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 22 – Competenze
Sono di competenza dell’Assemblea:
- L’approvazione delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
- L’approvazione di modifiche allo statuto.
- L’approvazione del piano pluriennale degli interventi.
- L’approvazione del rendiconto economico annuale.
- Ogni ulteriore competenza non riservata dal presente statuto ad altri organi dell’associazione.
- Lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 23 – Convocazione
L’Assemblea deve essere convocata con un preavviso minimo di otto giorni rispetto alla data stabilita attraverso e-mail, SMS, messaggio WathsApp oppure con invito a Google Meet. La convocazione deve sempre contenere l’ordine del giorno. I soci che intendono partecipare “a distanza” all’Assemblea devono “iscriversi” dando risposta scritta alla convocazione.
Art. 24 – Numero legale
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera qualora sia presente, anche in forma telematica, un numero di partecipanti superiore alla metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento dell’Associazione e per la modifica dello statuto richiede la presenza, anche telematica, dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
Art. 25 – Validità delle delibere
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza. Ogni votazione ha luogo per alzata di mano o scrutinio segreto dei soci fisicamente presenti e per via telematica per i soci iscritti “a distanza”. Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.
Art. 26 – Verbale
Il Segretario redige il verbale di ogni assemblea. Il verbale deve essere firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente.
SEZIONE VI – GESTIONE FINANZIARIA
Art. 27 – Mezzi finanziari
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- Quote sociali e contributi volontari degli associati.
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici.
- Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali.
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento.
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo.
- Entrate derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
L’eventuale avanzo di gestione non potrà essere diviso tra i soci, ma sarà reinvestito nelle attività istituzionali previste per l’anno successivo. Il patrimonio iniziale dell’Associazione è pari a euro 200,00, ovvero all’importo versato dai quattro soci firmatari pari a euro 50 ciascuno.
SEZIONE VII – CONTROVERSIE E CONTROLLO
Art. 28 – Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dall’Assemblea in occasione della prima assemblea. I probiviri restano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
Art. 29 – Collegio Revisori
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea tra persone idonee allo scopo. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. I revisori restano in carica tre anni, sono rieleggibili.
SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 – Destinazione patrimonio
In caso di scioglimento l’assemblea straordinaria nomina il liquidatore con il medesimo provvedimento. L’eventuale patrimonio residuo deve essere devoluto ad altre associazioni senza scopo di lucro operanti in analogo settore e in nessun caso può essere distribuito ai soci.
A Erchie li,
F.to