
ASSOCIAZIONE “UNITI PER ERCHIE”

Atto costitutivo dell’Associazione
L’anno 2020, in questo giorno 13 del mese di Dicembre, sono presenti i Signori:
- XXXXXXXXX
- XXXXXXXXX
- XXXXXXXXX
- XXXXXXXXX
Dette persone dichiarano e convengono quanto segue:
- E’ costituita tra essi comparenti e tra quanti potranno aderire in seguito un’Associazione ambientalistica-culturale senza fini di lucro denominata “UNITI PER ERCHIE” con sede in Erchie, via Provinciale, 19.
- Lo scopo dell’Associazione “UNITI PER ERCHIE” si articola, come esplicitato dall’art 4 dello statuto, su tre capisaldi:
- Preservare e, ove possibile, accrescere la bellezza paesaggistica di Erchie;
- Promuovere il miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- Affinare e ottimizzare la qualità dell’offerta turistica di Erchie sviluppando occupazione e benessere nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza, dell’igiene e del paesaggio.
- Gli interventi attuativi all’esame dell’Associazione per realizzare i suoi scopi, in nessun caso, possono essere in contrasto con la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio di Erchie.
- L’associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai Comparenti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
- Il patrimonio dell’associazione è costituito da: contributi da parte dell’Amministrazione Comunale, contributi dello Stato, della Regione Campania, della Provincia di Salerno, dell’EPT di Salerno e di altri Enti locali, quote pagate dai soci iscritti, elargizioni volontarie di associati o di terzi (persone fisiche, giuridiche od enti), donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili, attività commerciali svolte dall’associazione, finanziamenti bancari e/o affini. Per il conseguimento degli scopi preindicati, l’Associazione si avvale inoltre delle disponibilità di stabili, terreni ed altri luoghi nonché delle attrezzature adeguate a qualunque titolo concessi da enti pubblici o privati e/o persone fisiche o giuridiche.
- A norma di Statuto, sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Generale dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo.
- Il Segretario, il Tesoriere, e, se istituiti con apposita delibera assembleare, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.
- Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente eletto dall’Assemblea dei soci, due membri eletti dai soci imprenditori di cui all’art. 6 dello Statuto, e due membri eletti dai soci ordinari di cui all’art. 7. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica per un anno e possono essere rieletti.
- Al consiglio direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Al presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.
- Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, in occasione della prima convocazione, il Segretario e il Tesoriere.
- Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2021 e gli altri al 31 dicembre di ogni anno successivo.
- I probiviri ed i revisori dei conti vengono nominati, ove necessario, dall’Assemblea nella prima adunanza.
F.to
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